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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.47. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.47.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma verrà erogata al momento della eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.».