Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità».