Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere i seguenti:
b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera come trasformato a tempo indeterminato.»;
b-ter) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti»;
b-quater) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza.».