Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera come trasformata a tempo indeterminato».