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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.29. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.29.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

  1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti».