Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto.»;