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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.23.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
  2-ter. Le maggiori risorse di cui al comma 2-bis sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2-ter.
  2-quinquies. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-sexies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole: 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento».