All'articolo 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis). All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La disciplina delle proroghe dei contratti a termine di cui all'articolo 5, comma 4-ter, è affidata ai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali e di rappresentanza dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».