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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.187. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.187.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Qualora il contratto a termine di cui al comma 1 cessi senza che esso venga prorogato, o rinnovato, o convertito in contratto a tempo indeterminato, al lavoratore è dovuta una indennità di cessazione del rapporto pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto di lavoro. Detta indennità è esente da contribuzione previdenziale ed è soggetta allo stesso trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto».