Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003».