Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. con le seguenti: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti da ciascun datore di lavoro, causali e acausali, inclusi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo.