Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di superamento del limite massimo di contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1, per le aziende che occupano complessivamente più di sessanta lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, i contratti stipulati in eccesso rispetto al predetto limite si considerano a tempo indeterminato».