Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda anche tramite somministrazione di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore di tale diritto con una comunicazione scritta al momento della stipula del contratto. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire modalità di gestione del diritto di precedenza e criteri di priorità.