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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazione del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente).

  1. Entro i primi 36 mesi di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando sia stato superato il periodo di prova il datore può recedere dal rapporto stesso senza necessità di motivazione, fermo l'obbligo del preavviso di cui all'articolo 2118 del codice civile, corrispondendo al prestatore un'indennità pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto stesso. Nella durata del rapporto si computa anche la durata dei contratti a termine che abbiano preceduto il contratto a tempo indeterminato.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica soltanto ai rapporti di lavoro costituiti dopo la data di entrata in vigore del presente articolo.