Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
2.1. Ai datori di lavoro che stabilizzano, al termine del periodo di apprendistato di sistema duale d'istruzione o che assumono dopo il periodo di prova, lavoratori a tempo indeterminato, sono riconosciuti sgravi contributivi pari al 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per un periodo di 36 mesi. Il beneficio è elevato al 100 per cento per le imprese operanti nel Mezzogiorno.