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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.53. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
2.53.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) al comma 1, le lettere da a) a m) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale definito e redatto in base in base al livello ed alla qualifica da conseguire, dalla contrattazione collettiva a dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
   b) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5;
   c) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista;
   d) divieto di retribuzione a cottimo;
   e) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
   f) presenza di un tutore o referente aziendale;
   g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
   h) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
   i) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
   i) divieto per le parti, dopo il periodo di prova di cui al comma precedente, di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
   l) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo (2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   m) previsione, nel caso di primo contratto di apprendistato tra un datore di lavoro e un soggetto, di un periodo di prova di almeno sei mesi.
   n) divieto di stipulare contratti di apprendistato con soggetti che abbiano già svolto un periodo di apprendistato per un totale complessivo di sette anni».