Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente: «a-ter) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista. Tale patentino è acquisito attraverso la frequenza di un corso organizzato da parte della Regione in cui si svolge il rapporto di lavoro, che deve prevedere obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti materie:
1) competenze di base in merito al diritto del lavoro;
2) competenze in merito alla sicurezza sul lavoro. Il corso può durare da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore totali. Ogni regione provvede a organizzare i corsi, in base alle proprie disponibilità, nella maniera più efficiente possibile in modo che i corsi stessi possano essere effettuati in tempi ridotti. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la regione può organizzare tali corsi anche in modalità e-learning o blended. Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza, denominato «patentino dell'apprendista» il lavoratore può proporsi presso qualunque azienda ed è esentato dalla formazione esterna per tutta la durata dell'apprendistato. Il patentino dell'apprendista vale anche per eventuali contratti di apprendistato successivi.