Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle procedure di iscrizione ai corsi e della relativa modulistica, dei tempi e del monte orario di frequenza ai corsi, delle modalità di frequenza, delle materie da trattare e delle modalità di certificazione della percorso formativo svolto dall'apprendista».