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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-bis.0303. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
2-bis.0303.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-ter. – 1. A decorrere dal 1o Gennaio 2014, sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione.
  2. All'onere di cui alla presente disposizione si provvede mediante:
   a) Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 10 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.»;
   b) A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1o gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma» condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate.