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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.34. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.34.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: 1o gennaio dell'anno di assunzione aggiungere le seguenti: L'individuazione dei limiti quantitativi all'utilizzazione del contratto a tempo determinato, costituito da ciascun datore di lavoro, e rapportato all'organico complessivo, deve essere comunicata alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Tale utilizzazione non può comunque eccedere il limite del 20 per cento. Per favorire la corretta computazione dei suddetti dati, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati, in relazione alle tipologie contrattuali applicate, che ogni singolo datore di lavoro è tenuto a inserire nelle schede anagrafiche e nelle schede professionali dei lavoratori alle proprie dipendenze. Le predette procedure costituiscono la base dei dati del sistema informativo, di cui le singole unità produttive devono dotarsi e diffondere on line.