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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.31.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei casi di proroga contrattuale il datore di lavoro corrisponde al lavoratore una indennità pari al triplo dell'importo dell'ultima mensilità percepita. In tutti i casi di inottemperanza del presente comma, il contratto si considera trasformato a tempo indeterminato.»;

  Conseguentemente, dopo la lettera b-septies), aggiungere le seguenti:
   b-septies.1)
dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
  «Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti»;
   b-septies.2) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza.».