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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.120. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.120.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 1-bis. (Contratto a termine) 1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore e/o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.

  2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.
  3. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al presente articolo, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:
   a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
   b) il dipendente sostituito risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;
   c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;
   d) sia comprovata la necessita di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

  4. In caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, deve essere indicata, anche tramite nota, la ragione tecnico-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui di cui al comma 1 non può in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. La contrattazione collettiva può stabilire la durata del periodo di prova per tale contratto.
  5. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trovi a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, anche in regime di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
  Art. 1-ter. (Incompatibilità del contratto acausale e con causale). 1. Il contratto di cui all'articolo 1, comma 1, e il contratto di cui all'articolo 1-bis non possono essere applicati, per tutta la durata della vita lavorativa, allo stesso lavoratore.»;
   sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a dodici mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai dodici mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concluda prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non può instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore.»;