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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.106. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.106.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: di durata fino a: n. 276 con le seguenti: Il termine del contratto a tempo determinato, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di una specifica mansione, nell'ambito di un processo organizzativo, produttivo, di carattere tecnico o sostitutivo, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato una sola volta, solo quando la durata iniziale del contratto non sia superiore a 12 mesi. In quest'ipotesi il lavoratore dipendente a tempo determinato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, con un'indennità di proroga, corrispondente a due mensilità. Ogni patto preventivo in senso contrario è nullo. La proroga è comunicata entro e non oltre cinque giorni dalla stipula alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).