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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.104. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.104.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:
  «Art. 1-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  3. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.
  4. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 3».

  1-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».