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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di contratti di collaborazione a progetto). – 1. Allo scopo di estendere agli impiegati con contratti di collaborazione a progetto, di seguito denominati «lavoratori a progetto», di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, le misure di protezione sociale e i diritti sindacali, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito un fondo per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, di sospensione del lavoro e di scadenza del termine del contratto di lavoro.
  2. Ai lavoratori a progetto è riconosciuta una prestazione previdenziale connessa alla cessazione del rapporto di collaborazione, per recesso anticipato o per scadenza naturale, pari a quella prevista dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale indennità è erogata per un periodo massimo di dodici mesi se il lavoratore non ha compiuto 55 anni di età e di diciotto mesi se ha già compiuto tale attività.
  3. La prestazione previdenziale di cui al comma 2 è sostituiva di quella prevista dal comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  4. Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Ai lavoratori a progetto è altresì garantita la tutela della malattia e dell'assegno al nucleo familiare, purché iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con la sola esclusione di coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati.
  6. Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti a progetto ai sensi degli articoli 61 eseguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni;
   b) il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   c) le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.