Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Attività stagionale estetista). – 1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 all'allegato, dopo il numero 52, è aggiunto il seguente:
«52-bis) le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti».