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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.04. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. 1. Al decreto legislativo 28 giugno 2013, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'incentivo è pari a:
   a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia»;
   b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.
  4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  4-ter. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:
   a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);
   b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b).

  Al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  b-bis) nella misura di 43 milioni di euro nel 2014 e di 56 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis.
  b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) All'alinea, sostituire le parole: «7, comma 7 e 11» con le seguenti: «articolo 4, comma 4, lettere a) e b); 4-bis e 4-ter, lettere a) e b)» e le parole: «559,375 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «609,375 milioni di euro per l'anno 2014».
   2) Alla lettera d), sostituire le parole: «a 6,15 milioni di euro» con le seguenti:
  «a 62, 71 milioni di euro».
   2. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 22 per cento.