Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Incentivi alle imprese). – 1. Per gli anni 2014 e 2015, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che si avvalgono di un numero massimo di cinque lavoratori dipendenti o assimilati impiegando, anche mediante locazione, beni strumentali e che certificano un fatturato massimo annuo fino a 250.000 euro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento».