Al comma 1, alla lettera b) premettere le seguenti:
0b) all'articolo 3, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:
«2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento delle istituzioni formative o di ricerca e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:»;
00b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2.1. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui al precedente comma 2 può essere integrata dalla offerta formativa pubblica delle Regioni, interna o esterna alla azienda, nei limiti delle risorse annue di ciascuna e nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2.»