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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.77. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
2.77.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva applicata agli apprendisti in forza prima della data dell'entrata in vigore della presente normativa, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore di nuova assunzione è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 20 per cento del relativo monte ore complessivo».