Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di semplificare le modalità di adempimento da parte delle regioni dell'obbligo di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, per la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, sono definiti con decreto del ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, gli standard e le regole per garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle materie da trattare, nonché il monte orario relativo ai singoli corsi e le modalità di certificazione del percorso formativo.
5-ter. Le materie di cui al comma 5-bis sono:
a) diritto e sicurezza sul lavoro;
b) nozioni di primo soccorso;
c) lingua inglese;
d) normativa europea sui diritti del lavoratore».