Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato) – 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;
c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere integrata,».
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.