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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2-bis.0300. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
2-bis.0300.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-ter. – (Riduzione cuneo fiscale) – 1. Per i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge gli oneri contributivi dalla data di assunzione sono pari a:
   a) 1o anno: 20 per cento quota datore di lavoro e 3 per cento quota lavoratore;
   b) 2o anno: 15 per cento quota datore di lavoro e 3 per cento quota lavoratore;
   c) 3o,4o e 5o anno: 10 per cento quota datore di lavoro e 3 per cento quota lavoratore.

  2. Ai redditi da lavoro derivanti da rapporti instaurati o convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ridotte:
   a) di 50 punti percentuali, nei primi cinque anni di rapporto lavorativo;
   b) di 40 punti percentuali, nel sesto anno di rapporto lavorativo;
   c) di 30 punti percentuali, nel settimo anno di rapporto lavorativo;
   d) di 20 punti percentuali, nell'ottavo anno di rapporto lavorativo;
   e) di 10 punti percentuali, nel nono anno di rapporto lavorativo.

  3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
   «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un’ aliquota pari al 15 per cento.»

  4. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1o gennaio 2013 a seguito dell'operazione «case fantasma » condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui all'articolo 8 della presente legge
  5. ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate al comma 4 del presente articolo, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a, integra l'elenco di cui al comma 4 previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2, dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione e, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, per le finalità di cui alla presente legge. Le autostrade e i raccordi sui quali si applicano le disposizioni di cui al presente comma sono:
   a) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
   b) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
   c) A3 Salerno-Reggio Calabria;
   d) A18 Diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
   e) A19 Palermo-Catania;
   f) RA2 Salerno-Avellino;
   g) RA6 Bettolle-Perugia;
   h) RA9 di Benevento;
   i) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
   l) RA12 Chieti-Pescara;
   m) RA5 Sicignano-Potenza.