stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.97. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.97.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
   c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
   d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
   e) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di apprendistato di cui al decreto legislativo 4 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno 6 mesi;
   f) con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza per un periodo pari o inferiore a trentasei mesi, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;
   g) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato a meno che, nel nuovo contratto, vengano garantiti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato, compresi gli scatti di anzianità;
   h) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis;
   i) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato e concluso in precedenza un contratto di lavoro ai sensi del previgente articolo 1, comma 1-bis, a meno che la durata di tale contratto sia stata inferiore ai 36 mesi. In quest'ultimo dal datore di lavoro potrà comunque stipulare un ulteriore contratto a termine, ma la durata dello stesso dovrà essere tale da evitare che la sommatoria dei due contratti superi i trentasei mesi complessivi.

  2. In ogni modo, non è mai possibile stipulare un contratto a termine con lo stesso lavoratore che abbia già superato la soglia dei trentasei mesi».