Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero delle proroghe di cui al periodo precedente non può in ogni caso, essere superato, anche in caso di più rapporti a termine, nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore».