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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.7.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo determinato è subordinata alla conversione in contratti a tempo indeterminato al momento della cessazione dei contratti a tempo determinato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dei contratti di almeno il 30 per cento dei lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive, i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. I lavoratori a tempo determinato assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.