Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: 1o gennaio dell'anno di assunzione aggiungere le seguenti: Il datore di lavoro che abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con il medesimo prestatore di lavoro forme diverse di lavoro subordinato, autonomo o di qualunque altra natura, non può instaurare rapporti a tempo determinato privi di ragioni oggettive e temporanee.