Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:
b-septies.1) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti».