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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.29. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.29.

  Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:
   b-septies.1)
dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
  «Art. 5-bis. – 1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti».