Al comma 1, dopo la lettera b-septies), aggiungere la seguente:
b-septies.1) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 30 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza».