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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.26. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.26.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto»;
   2) al comma 2, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,»;