Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b.1) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indenni precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma è erogata al momento della eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato.».