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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.107. in Assemblea riferita al C. 2208-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/04/2014  [ apri ]
1.107.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. La prima assunzione di un prestatore di lavoro presso un'azienda può avvenire con contratto a termine per la durata massima di 6 mesi. Decorso tale termine, il contratto a termine è convertito in contratto a tempo indeterminato.
  1-bis. In deroga alle disposizioni recate dal comma 1, l'assunzione ulteriore del lavoratore dopo un primo contratto a termine può avvenire con apposizione di un termine, soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque nei casi seguenti:
   a) lavori stagionali, come definiti dalla normativa vigente in materia;
   b) sostituzione temporanea di altro lavoratore;
   c) assunzione in funzione di spettacoli o di una stagione teatrale, anche a carattere intermittente;
   d) assunzione in funzione di fiere, mercati, manifestazioni commerciali a carattere temporaneo, o altre esigenze a carattere occasionale o straordinario;
   e) assunzione con contratto a termine di durata non inferiore a tre anni, prorogabile o rinnovabile per una sola volta, per attività di ricerca scientifica o di insegnamento;
   f) assunzione per prestazioni intermittenti;
   g) assunzione di dirigenti;
   h) assunzione da parte di persona fisica per lo svolgimento di servizi personali e/o familiari.

  1-ter. L'assunzione con contratto a termine e il motivo dell'apposizione del termine devono risultare da atto scritto.
  1-quater. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto a tempo determinato stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore si considera a tempo indeterminato».