Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4 L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici. Esclusivamente nei casi in cui sia impossibile individuare in tale numero soggetti qualificati, in relazione all'oggetto del contratto, a ricevere l'affidamento dei contratti ovvero la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza di cui al comma 1, l'affidamento del contratto può avvenire in via diretta senza esperimento della gara informale di cui al presente comma».