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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede legislativa riferita al C. 219

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/05/2015  [ apri ]
1.6.
approvato

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:
  5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi contratti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del 1214, in modo da testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di controllo successivo è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

I Relatori