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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.100.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2188

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2017  [ apri ]
9.100.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato non possono, per i successivi tre anni, prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e non possono esercitare funzioni inquirenti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di tre anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano e si ha riguardo ai distretti di corte di appello compresi, in tutto o in parte, nel territorio della provincia o della città metropolitana.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le parole: tre anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.