Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati di consigliere regionale e di consigliere provinciale sono ricollocati nel ruolo di provenienza ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.