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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.102.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2188

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/03/2017  [ apri ]
10.102.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 2 sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni le loro funzioni in un ufficio».