Al comma 2 sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore provinciale o comunale non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri, vicepresidente del consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni le loro funzioni in un ufficio».