Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
I magistrati nominati responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, dei presidenti delle Regioni o dei sindaci della Città metropolitane, ovvero i magistrati nominati, su iniziativa del Parlamento, del Governo o degli organi di governo regionali, commissario straordinario, presidente o componente di Autorità o Commissioni di vigilanza, alla cessazione, a qualunque titolo, dell'incarico devono essere ricollocati presso gli uffici di provenienza anche in soprannumero, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno.