Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare di appello, nonché presso le rispettive procure generali possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma 1 se già in servizio presso la procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso la procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità».
Conseguentemente sopprimere il com- ma 4.