Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. I magistrati candidati e non eletti alle cariche di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le funzioni inquirenti e, comunque, essere assegnati nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della regione, o del comune per i quali hanno presentato la candidatura. Il presente comma si applica anche ai magistrati candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano con riferimento al relativo territorio».